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04/02/2010
PICCOLA GUIDA PER COMPILARE CORRETTAMENTE L%ESAME DEI FIDANZATI E LO STATO DEI DOCUMENTI

PICCOLA GUIDA PER COMPILARE CORRETTAMENTE L'ESAME DEI FIDANZATI E LO STATO DEI DOCUMENTI

1) Esame dei fidanzati (mod. I)
Dopo il corso prematrimoniale, possibilmente, e con i documenti civili e religiosi i nubendi si presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per l’istruzione della pratica matrimoniale. Usando la «posizione matrimoniale» (mod. I) il sacerdote interrogherà separatamente i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento, e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di ufficio.
Le risposte non si riducano al «sì» e al «no» ma esprimano più significativamente l’intenzione dei nubendi.
Le domande nn. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere anche come giuramento suppletorio.
La domanda n. 3 riguarda l’accettazione del matrimonio sacramento. Se il sacerdote ravvisa dei dubbi nei nubendi, avverta l’ufficio matrimoni.
Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull’intenzione dei nubendi di accettare le proprietà fondamentali del matrimonio quali: l’unità; la fedeltà; l’indissolubilità; la procreazione responsabile
 
La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie ereditarie) che potrà turbare la vita coniugale è causa di nullità.
Per quanto concerne il contenuto della pag. 4 della posizione matrimoniale, occorre verificare se si ravvisano casi di impedimento di: 1) consanguineità (can. 1091 C.J.C.); 2) minore età (can. 1083 C.J.C.); 3) disparità di culto (can. 1086 C.J.C.); 4) ordine sacro (can. 1087 C.J.C); 5) rapimento (can 1089 C.J.C.; o divieti: 1) di Matrimonio misto (cann. 1124, 1125 C.J.C.) 2) per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071, §1, nn. 4-5 C.JC.); 3) di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, §1 n. 7 C.J.C.).
 
Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in municipio i nubendi con la richiesta (mod. X) da farsi alla Casa comunale per le pubblicazioni civili.
In via ordinaria il Parroco non richieda la pubblicazione all’Ufficiale di Stato civile se prima non ha istruito la pratica matrimoniale.
Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno nel Municipio di residenza. Per otto giorni saranno affisse in Comune le pubblicazioni. Tre giorni dopo la scadenza delle pubblicazioni, i nubendi ritireranno in Municipio il Certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo consegneranno in Parrocchia.
Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua parrocchia (mod. VII) ed invierà richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella parrocchia dell’altra parte (modd. VIII e IX).
Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute pubblicazioni civili, valido 180 giorni, il Parroco invierà in busta chiusa alla Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo «stato dei documenti» (mod. XIV) debitamente compilato, con l’eventuale licenza di celebrazione di matrimonio ad altro Parroco, per farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida del Responsabile dell’ufficio.
 
Stato dei documenti (mod. XIV)
La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. In caso di differenza tra i dati anagrafici dell’atto civile di nascita e dell’atto di battesimo, si riportino entrambi dando la priorità a quelli che risultano dall’atto civile e specificando tra parentesi quanto risulta dall’atto di battesimo.


 
Si indichi il Comune della residenza civile. L’eventuale differenza del domicilio canonico (dimora di fatto) venga annotata nelle righe successive riguardanti la Parrocchia.
Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazioni canoniche e civili. È bene compilare lo spazio riguardante la dispensa da impedimenti o la licenza.
La pagina 3 contiene gli spazi per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si celebra fuori parrocchia; la delega al sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere diocesano e la firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio (fuori Roma).
Nella pagina 4 occorre trascrivere l’indirizzo delle parrocchie di battesimo dei nubendi ove comunicare e annotare la notizia del matrimonio celebrato (can. 1122,2 C.J.C.).
4) Adempimenti
1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni dovranno manifestare la loro intenzione durante la celebrazione del matrimonio. La firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del celebrante confermerà anche la scelta della separazione dei beni.
2) È dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di battesimo degli sposi l’avvenuto matrimonio per farlo annotare nei registri, utilizzando il mod. XVII della C.E.I.
3) Entro cinque giorni il Parroco dove si è celebrato il matrimonio ha il dovere di trasmettere «l’atto di matrimonio» (mod. XV) al Comune, allegandovi la «richiesta di trascrizione agli effetti civili» (mod. XVI) e il certificato di avvenute pubblicazioni civili se queste sono state effettuate fuori Roma.
La richiesta di trascrizione può avvenire o per posta (Raccomanda A.R.) o consegnando l’atto di matrimonio all’ufficio protocollo del Comune (e non in Municipio).
L’impiegato del Comune rilascerà il tagliando sottostante il mod. XVI come ricevuta.
4) L’inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del matrimonio entro i termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume la totale responsabilità il Parroco competente.
5) Legittimazione, riconoscimento naturale, adozione dei figli, rettifica degli atti originali
Per tutti questi casi il Parroco invierà all’Ufficio Matrimoni (Notariato) gli interessati con 1’atto originale di battesimo o di cresima o di matrimonio.
Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gli interessati dovranno esibire e rilasciare in Curia la copia integrale dell’atto di nascita, che potrà essere sostituita, a seconda dei casi, o con l’estratto dell’atto di nascita ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, o con uno stato di famiglia o con la sentenza del Tribunale dei minori che concede l’adozione o con il Decreto di rettifica dell’autorità competente (Presidente della Repubblica, Prefetto, Tribunale).
Il Notariato, per Decreto, autorizzerà la variazione che si richiede venga effettuata nei registri ecclesiastici.
 

Ufficio Matrimoni e Cancelleria