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Aggiornamento dei compensi SIAE per gli enti ecclesiastici

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Nella sezione "documenti" il file con la tabella delle nuove tariffe

La Conferenza Episcopale Italiana e la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) il 22 dicembre 1998 hanno firmato un accordo per regolare ed uniformare il sistema tariffario dei compensi per diritti d’autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative. La CEI si è fatta interprete e garante delle esigenze degli enti ecclesiastici tendenti ad ottenere procedure più semplici e trattamenti economici che tenessero conto delle peculiarità degli stessi enti e delle loro finalità. Inoltre, la redazione di apposite tabelle consente di applicare tariffe differenziate secondo la consistenza degli enti, in modo da non gravare le realtà più piccole con oneri poco sostenibili. L’accordo rappresenta una novità assoluta nel suo genere e risponde ad una esigenza particolarmente avvertita dagli enti ecclesiastici. Era nota, infatti, la difficoltà di riuscire ad orientarsi in una materia tanto varia e complessa nella quale l’unico interlocutore esattore - la SIAE appunto - mediante gli uffici periferici territoriali trattava con le realtà ecclesiali organizzatrici di manifestazioni soggette al pagamento di compensi per diritti d’autore. Il rischio era costituito da comportamenti in qualche modo elusivi della normativa vigente e da prevaricazioni arbitrarie; il tutto ovviamente in palese violazione di una linea di legalità e di trasparenza. Gli effetti dell’accordo saranno perciò la certezza del trattamento per tutti gli enti ecclesiastici in quanto tali, la semplificazione delle procedure burocratiche e l’uniformità delle tariffe sull’intero territorio nazionale (cf. premesse). Gli ambiti di applicazione dell’accordo riguardano le utilizzazioni musicali del repertorio amministrato dalla SIAE, sia relativamente alla musica d’ambiente, sia per le manifestazioni musicali vere e proprie (spettacoli, festival, concerti, rassegne di gruppi folclorici e bandistici, balletti, spettacoli cinematografici...) organizzate in modo autonomo o in occasione di pellegrinaggi, gite... (cf. art. 1). L’elencazione dettagliata dei criteri di determinazione dei compensi (cf. artt. 3 e 5) e la redazione di tabelle contenenti la misura dei compensi dovuti per diritti d’autore (cf. artt. 4, 6-7) permettono agli enti organizzatori di verificare direttamente la corretta applicazione dell’accordo in sede locale. Ulteriore facilitazione è costituita dalla possibilità di stipulare abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali per l’esecuzione della musica d’ambiente (cf. art. 8). Ovviamente gli enti ecclesiastici, per usufruire delle agevolazioni previste nell’accordo, dovranno esibire agli uffici periferici della SIAE gli estremi relativi al loro riconoscimento civile e all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (cf. art. 11). L’accordo è già in vigore dalla data di sottoscrizione (2 dicembre 1998) e ha validità fino al 31 dicembre 2000; si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, comunicata almeno due mesi prima della scadenza.

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